ultimo aggiornamento di questa pagina in data 19.01.2014
2008: Abrogazione concessione del Nulla Osta di Agibilità Ministriale alle associazioni amatoriali di spettacolo dal vivo:
Si comunica che, a seguito della abrogazione della norma istitutiva del 1938, con effetto dal 1° Aprile 2008 la Direzione Generale Spettacolo dal Vivo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha dismesso il Registro delle associazioni e smesso l'attività di concessione di Nulla Osta di Agibilità alle associazioni senza sciopo di lucro come la vostra.
A tal proposito si rinvia alla Circolare ministeriale relativa:
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/news/2008/AbrogDec_153_14_2_1938.pdf
anche Enpals conferma vedere il loro sito:
http://www.enpals.it/export/sites/enpals/normativa/disposizioni/circolari/allegati_circolari/Circolare_N_8_2008.pdf
pertanto il Consorzio Cori & Bande non procederà più ad espletare gratuitamente la pratica di richiesta concessione presso il Ministero per conto delle associazioni aderenti al Consorzio stesso,
Legge Finanziaria 2007, pubblicata in
Gazzetta ufficiale n. 299 del 27/12/2006 suppl. ord. n. 244.
Pubblichiamo per estratto una parte molto interessante per i nostri associati
dal Testo Legge Finanziaria 2007 art 1 commi 185 - 188
Ovviamente bisognerà ora attendere le relative circolari attuative della norma.
Art. 1. (Commi da 1 a 187 omessi)
185. A decorrere dal 1º gennaio 2007, le associazioni che operano per
la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse
storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle
comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall’imposta sul reddito
delle società, indicati dall’articolo 74, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I soggetti, persone
fisiche, incaricati di gestire le attività connesse alle finalità
istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica di
sostituti d’imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in
favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma hanno, ai fini
delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.
186. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 185,
in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni
di euro annui.
187. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 185 e 186
non si fa luogo al rimborso delle imposte versate.
188. Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di
celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani
fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una
attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi
ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3,
6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio
1947, n.708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n.
2388, non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali
esibizioni non supera l’importo di 5.000 euro. Le minori entrate contributive
per l’ENPALS derivanti dall’applicazione del presente comma sono valutate in
15 milioni di euro annui.
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Quali sono gli
obblighi ENPALS per le associazioni artistiche dilettantistiche a seguito della Circolare ENPALS n. 21 del 04.06.2002:
L'art. 5 della circolare ENPALS n. 21 del 4 giugno 2002 stabilisce che ai complessi bandistici, gruppi folkloristici, gruppi parrocchiali, compagnie teatrali amatoriali/dilettantistiche, complessi corali amatoriali/dilettantistici, cortei e rappresentazioni storiche, sbandieratori, etc., non è più richiesto il certificato di agibilità a condizione che la
manifestazione venga svolta a titolo gratuito (senza ingresso a pagamento) ed i singoli componenti detti gruppi amatoriali si
esibiscano gratuitamente senza ricevere alcun compenso, ad eccezione di motivati rimborsi a piè di lista; ciò
significa che la gratuità deve essere riferita alla persona e non al gruppo, il quale, essendo un’associazione senza scopo di lucro, può ricevere, per i propri fini istituzionali o quale concorso alle
spese della manifestazione, contributi dallo Stato o da Enti Locali e sovvenzioni da privati senza
perdere il beneficio dell’esenzione dal certificato Enpals.
Anche nel caso in cui il concerto o la manifestazione sia con biglietto di entrata a pagamento ed il cui incasso venga totalmente
destinato alla copertura delle spese della manifestazione, ferma restando la condizione che le singole persone siano
dilettanti-amatori e che si esibiscano gratuitamente senza ricevere alcun compenso o rimborso spese forfetario,
non è necessario richiedere il certificato di agibilità Enpals.
A questo proposito va ricordato che i dilettanti-amatori, proprio in virtù della loro attività dilettantistica e amatoriale,
il cui connotato essenziale è quello della gratuità, non sono tenuti a richiedere il certificato di agibilità proprio in quanto non vengono ritenuti lavoratori dello spettacolo che sono invece coloro che percepiscono una
retribuzione in cambio di una prestazione lavorativa e pagano i contributi in funzione di una futura pensione.
Se il gruppo, pur essendo una associazione amatoriale e senza scopo di lucro, corrisponde invece compensi o
rimborsi spese forfetarie ai propri iscritti, viene equiparato ad un “datore di lavoro” ed ha quindi l’obbligo di presentare
all’Enpals regolare denuncia (mod. 032/U) per l’iscrizione delle persone occupate, provvedere al versamento dei
relativi contributi, presentare, se sottoscritti, i contratti e richiedere il certificato di agibilità.
Gli stessi obblighi scattano ovviamente nel caso in cui il gruppo amatoriale si avvale della collaborazione di
musicisti o registi professionisti (già iscritti all’Enpals) ai quali vengono corrisposti compensi per le loro prestazioni
.Altri commenti a seguito della Circolare ENPALS n. 21 del 04.06.2002.
I. La Direzione Centrale Enpals ha emanato la Circolare n. 21 del 4 Giugno 2002, che limita notevolmente - a nostro avviso - la libera e gratuita espressione artistica delle formazioni musicali dilettantistiche, in particolare l'attività musicale svolta all'interno di locali pubblici in cui l'ingresso sia a pagamento oppure il pubblico sia pagante anche solo rispetto ai servizi commerciali (leggasi consumazioni) prestati all'interno dei locali stessi.
E' pertanto ormai senza senso la richiesta formulata dai gestori dei locali ai gruppi musicali dilettanti, di presentarsi con l'Agibilità, in quanto sono essi stessi a doverla procurare, anche se non pagano un corrispettivo.
II. Riportiamo alla pagina A5a il testo integrale della Circolare che ci lascia comunque molto perplessi, così come ha lasciato perplesse altre associazioni di gruppi amatoriali. Se i nostri associati lo vorranno, siamo pronti a intraprendere una serie di azioni sia di lobby in Parlamento che presso il TAR allo scopo di ottenere e riaffermare il diritto ad esibirsi gratuitamente senza dover subire obblighi contributivi dei quali alcun dilettante potrà comunque mai beneficiare. Obblighi contributivi resi quasi impossibili da assolvere personalmente e direttamente da coloro che si esibiscono una decina di volte l'anno come i nostri associati, a causa della ferraginosa, complicata e costosa procedura che non consente (e in questo la Direzione Centrale dell'Enpals ha delle responsabilità molto gravi) un pagamento diretto e immediato. Molti gruppi musicali amatoriali stanno chiudendo e questa è una mortificazione intollerabile che dobbiamo evitare a tutti i costi.
Fintantoché la Circolare avrà pieno vigore non possiamo - anche se lo vorremmo - incitare alla disobbedienza. Invitiamo tuttavia gli associati a segnalarci ogni caso che abbia comportato sanzioni o minacce di sanzioni, con riferimenti precisi rivolti ai membri del gruppo, al fine di fornirci gli strumenti concreti per azioni di contrasto e per ricorsi alla magistratura competente, nell'interesse comune.
III. Passando all'esame del testo della Circolare, risultano due diverse possibilità per esimersi dai contributi Enpals:
1) il Certificato di Agibilità gratuito, previsto dall'Art. 4 della Circolare, rilasciabile per un singolo evento, a discrezione dell'Enpals . La discrezionalità risulta dalla dizione "in ipotesi del tutto eccezionali" sulle quali ipotesi non è possibile avere chiarimenti a priori e che lascia perciò spazio a possibili atti di corruzione dei funzionari.
2) Esenzione dall'obbligo di essere in possesso del Certificato di Agibilità (Art. 5 della Circolare) per i gruppi amatoriali che si esibiscono in pubblico a scopo di divertimento o per diffondere la cultura, senza alcuna forma di retribuzione (neppure rimborso spese fortetario). Questo sembra essere il caso più calzante per i nostri gruppi, senonché diventa inapplicabile per ragioni non dipendenti dai gruppi stressi, in quanto - continua l'art. 5 - "non devono esservi incassi o presenza di pubblico pagante" a meno che l'organizzatore (che realizza gli incassi) sia un ente pubblico o un ente locale. In pratica se la vostra musica viene offerta ad un pubblico che paga anche la sola consumazione obbligatoria, allora l'esenzione dall'obbligo del Certificato decade.
IV. Dal canto nostro riteniamo che le eventuali sanzioni restino a esclusivo carico del Gestore del locale, in quanto è lui solo che realizza l'incasso, e le sanzioni non possono certo gravare sul gruppo musicale amatoriale che si esibisce, sempre a condizione però che il gruppo stesso abbia messo in opera quelle cautele che il nostro Consorzio va consigliando da tempo, più sotto riassunte.
V. Ci rendiamo conto che i nostri associati restano disorientati da queste novità. Qual'é il suggerimento? Tre le soluzioni possibili:
- (a) interrompere l'attività e questo sarebbe veramente un peccato;
- (b) pagare l'ENPALS ma come? Attraverso l'adesione ad una cooperativa che assolverà per voi agli obblighi contributivi, equiparandovi a tutti gli effetti a dei musicisti professionisti . Il tutto a costi elevati e cn procedure complicate;
- (c) per chi invece si ritenesse in diritto, dopo aver letto la Circolare, di non dover corrispondere i contributi all'ENPALS, suggeriamo di premunirsi prima di ogni serata con quanto segue :
(1) Nulla Osta ministeriale (peraltro obbligatorio), che certifica la dichiarazione solenne allo Stato di non realizzare utili,
(2) contratto scritto di prestazione d'opera gratuita, nella forma da noi indicata ai nostri associati, e
(3) approntamento di richiesta rimborso spese rigorosamente a piè di lista, come pure indicato ai nostri associati.
L'azione combinata di questi elementi, assieme al fatto che (4) il gruppo non effettua un numero di serate superiore a circa 10 nel corso dell'anno (verificabile tramite controllo incrociato dei Borderaux SIAE), costituiscono la famosa "prova contraria" prevista dalla Circolare, che deve mettere il Gruppo musicale amatoriale al riparo da sanzioni. Il problema rimane comunque per il Gestore che si rifiutasse di pagare l'Enpals in prima persona, pur lucrando gli incassi della serata.
Per informazioni rivolgersi al
CONSORZIO CORI & BANDE – VIA NIBBY, 11 - 00161 ROMA
tel. 333.778.56.65 (nel week-end e serali 06 442 38 108) fax
06.442.38.521 oppure E Mail :